Sentenza 278/2020 (ECLI:IT:COST:2020:278)
Massima numero 43142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
18/11/2020; Decisione del
18/11/2020
Deposito del 23/12/2020; Pubblicazione in G. U. 30/12/2020
Titolo
Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali - Proroga all'11 maggio 2020 - Sospensione del termine di prescrizione nello stesso arco di tempo - Applicabilità ai processi aventi ad oggetto reati commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione censurata - Denunciata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali - Proroga all'11 maggio 2020 - Sospensione del termine di prescrizione nello stesso arco di tempo - Applicabilità ai processi aventi ad oggetto reati commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione censurata - Denunciata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Roma e di Spoleto in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020 e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 40 del 2020 che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - rispettivamente dispongono la sospensione del termine di prescrizione del reato, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e prorogano all'11 maggio 2020 gli effetti di tale sospensione. La sospensione (e la successiva proroga) disposte dalle norme censurate rientrano nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'art. 159 cod. pen., la quale, essendo anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus, non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Inoltre, la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è infine giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. (Precedente citato: sentenza n. 24 del 2014).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Roma e di Spoleto in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020 e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 40 del 2020 che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - rispettivamente dispongono la sospensione del termine di prescrizione del reato, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e prorogano all'11 maggio 2020 gli effetti di tale sospensione. La sospensione (e la successiva proroga) disposte dalle norme censurate rientrano nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'art. 159 cod. pen., la quale, essendo anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus, non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole. Inoltre, la breve durata della sospensione dei processi, e quindi del decorso della prescrizione, è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo. Sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è infine giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. (Precedente citato: sentenza n. 24 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
17/03/2020
n. 18
art. 83
co. 4
legge
24/04/2020
n. 27
art.
co.
decreto-legge
08/04/2020
n. 23
art. 36
co. 1
legge
05/06/2020
n. 40
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte