Sentenza 277/1984 (ECLI:IT:COST:1984:277)
Massima numero 9766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  04/12/1984;  Decisione del  04/12/1984
Deposito del 06/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9767


Titolo
SENT. 277/84 A. TRIBUTI (IN GENERE) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - REGIME GIURIDICO - COMPUTO DELLA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE NELLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO NETTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 53 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'indennita' integrativa speciale partecipa della stessa natura ed e' assoggettabile allo stesso regime giuridico della retribuzione e, pertanto, concorre a formare il reddito complessivo netto al fine dell'applicazione delle aliquote complessive, senza che se ne possa dedurre la violazione dei principi costituzionali della capacita' contributiva e della proporzionalita' della retribuzione al lavoro prestato (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46 e 48 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 sollevata in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte