Sentenza 277/1984 (ECLI:IT:COST:1984:277)
Massima numero 9767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  04/12/1984;  Decisione del  04/12/1984
Deposito del 06/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9766


Titolo
SENT. 277/84 B. TRIBUTI (IN GENERE) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - NUOVO REGIME INTRODOTTO - LEGGE DI DELEGAZIONE 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 9, COMMA PRIMO, N. 1 - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 77 COST. PER ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 9, comma primo, n. 1 l. delega 9 ottobre 1971 n. 825 ha impartito al legislatore ordinario la direttiva di sostituire le esenzioni e le agevolazioni tributarie con la concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta, ma solo "in quanto possibile"; il legislatore ha osservato tale direttiva in quanto l'assoggettamento ad imposta della indennita' integrativa speciale e' stato bilanciato con varie detrazioni d'imposta (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in riferimento all'art. 9, comma primo, n. 1 l. delega 9 ottobre 1971 n. 825).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte