Sentenza 279/1984 (ECLI:IT:COST:1984:279)
Massima numero 11358
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
06/12/1984; Decisione del
06/12/1984
Deposito del 12/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11359
Titolo
SENT. 279/84 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUZIONE DI SCUOLE SECONDARIE DA PARTE DELLO STATO - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI.
SENT. 279/84 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUZIONE DI SCUOLE SECONDARIE DA PARTE DELLO STATO - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI.
Testo
Ai sensi degli artt. 9 n. 2 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il T.A.A.) la Provincia di Bolzano ha competenza legislativa ed amministrativa in tema di istruzione elementare e secondaria. L'art. 4 del d.P.R. 2o gennaio 1973, n. 116, di attuazione dello Statuto, prevede che all'istituzione di scuole elementari e secondarie provvede la Provincia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione limitatamente agli oneri per il personale a carico dello Stato ed alle conseguenti variazioni degli organici, da disporre dai competenti organi dello Stato, del quale resta ferma la competenza in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante. Sono pertanto invasivi della competenza provinciale i provvedimenti statali istitutivi di scuole secondarie nel territorio della Provincia di Bolzano (Spettanza alla Provincia di Bolzano della competenza ad istituire scuole secondarie nel suo territorio; conseguente annullamento del d.P.R. 24 settembre 1975, n. 1181 e del d.P.R. 29 novembre 1975, n. 1193 con i quali lo Stato ha istituito un istituto tecnico per geometri nella citta' di Bolzano ed un istituto tecnico femminile nella citta' di Merano).
Ai sensi degli artt. 9 n. 2 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il T.A.A.) la Provincia di Bolzano ha competenza legislativa ed amministrativa in tema di istruzione elementare e secondaria. L'art. 4 del d.P.R. 2o gennaio 1973, n. 116, di attuazione dello Statuto, prevede che all'istituzione di scuole elementari e secondarie provvede la Provincia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione limitatamente agli oneri per il personale a carico dello Stato ed alle conseguenti variazioni degli organici, da disporre dai competenti organi dello Stato, del quale resta ferma la competenza in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante. Sono pertanto invasivi della competenza provinciale i provvedimenti statali istitutivi di scuole secondarie nel territorio della Provincia di Bolzano (Spettanza alla Provincia di Bolzano della competenza ad istituire scuole secondarie nel suo territorio; conseguente annullamento del d.P.R. 24 settembre 1975, n. 1181 e del d.P.R. 29 novembre 1975, n. 1193 con i quali lo Stato ha istituito un istituto tecnico per geometri nella citta' di Bolzano ed un istituto tecnico femminile nella citta' di Merano).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte