Sentenza 281/1984 (ECLI:IT:COST:1984:281)
Massima numero 9864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
06/12/1984; Decisione del
06/12/1984
Deposito del 12/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9863
Titolo
SENT. 281/84 B. LOCAZIONE - EQUO CANONE - PREVISIONE DI PROROGA ULTERIORE PER I SOLI CONTRATTI GIA' PROROGATI AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE DELLE LOCAZIONI DI CUI ALL'ART. 65 STESSA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 281/84 B. LOCAZIONE - EQUO CANONE - PREVISIONE DI PROROGA ULTERIORE PER I SOLI CONTRATTI GIA' PROROGATI AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE DELLE LOCAZIONI DI CUI ALL'ART. 65 STESSA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversita' di trattamento prevista dai rispettivi regimi transitori per i contratti soggetti e non soggetti a proroga (rispettivamente ex art. 58 e 65 L. n. 392 del 1978) e' giustificata dall'eterogeneita' dei corrispondenti rapporti giuridici. La L. n. 392 del 1978 ha dato nuova e stabile disciplina alle locazioni di immobili urbani, superando il regime vincolistico che non poteva piu' essere ulteriormente mantenuto: sia perche' inficiato da profonde contraddizioni e gravi anomalie, sia perche' giustificabile solo come mezzo straordinario, preordinato a fronteggiare crisi congiunturali del settore dell'edilizia abitativa (ed insuscettibile, pertanto, sul piano costituzionale, di assumere carattere di disciplina ordinaria). All'esigenza di attuare un graduale passaggio dal regime di blocco vincolistico al nuovo sistema si ricollega la norma dell'art. 58, la quale ha previsto per i contratti di locazione di immobili urbani, destinati ad uso di abitazione e gia' soggetti a proroga al momento dell'entrata in vigore della stessa legge, una ulteriore proroga, scaglionata in relazione alla data di stipulazione dei contratti medesimi. Per i contratti previsti dall'art. 65, che erano in corso, ma non soggetti al regime vincolistico al momento dell'entrata in vigore della legge, non si poneva tale esigenza di graduare il passaggio, ne' era ipotizzabile razionalmente la introduzione rispetto ad essi della proroga legale. Il legislatore ha preso in considerazione detti contratti per estendere ad essi il nuovo regime organico e permanente degli artt. 1 e 3, attribuendo al locatore, quanto alla durata del rapporto, il trattamento piu' favorevole previsto dalla nuova legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui determinerebbero un'ingiustificata disparita' di trattamento nell'ambito dei contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione ed in corso al momento della entrata in vigore della legge stessa).
La diversita' di trattamento prevista dai rispettivi regimi transitori per i contratti soggetti e non soggetti a proroga (rispettivamente ex art. 58 e 65 L. n. 392 del 1978) e' giustificata dall'eterogeneita' dei corrispondenti rapporti giuridici. La L. n. 392 del 1978 ha dato nuova e stabile disciplina alle locazioni di immobili urbani, superando il regime vincolistico che non poteva piu' essere ulteriormente mantenuto: sia perche' inficiato da profonde contraddizioni e gravi anomalie, sia perche' giustificabile solo come mezzo straordinario, preordinato a fronteggiare crisi congiunturali del settore dell'edilizia abitativa (ed insuscettibile, pertanto, sul piano costituzionale, di assumere carattere di disciplina ordinaria). All'esigenza di attuare un graduale passaggio dal regime di blocco vincolistico al nuovo sistema si ricollega la norma dell'art. 58, la quale ha previsto per i contratti di locazione di immobili urbani, destinati ad uso di abitazione e gia' soggetti a proroga al momento dell'entrata in vigore della stessa legge, una ulteriore proroga, scaglionata in relazione alla data di stipulazione dei contratti medesimi. Per i contratti previsti dall'art. 65, che erano in corso, ma non soggetti al regime vincolistico al momento dell'entrata in vigore della legge, non si poneva tale esigenza di graduare il passaggio, ne' era ipotizzabile razionalmente la introduzione rispetto ad essi della proroga legale. Il legislatore ha preso in considerazione detti contratti per estendere ad essi il nuovo regime organico e permanente degli artt. 1 e 3, attribuendo al locatore, quanto alla durata del rapporto, il trattamento piu' favorevole previsto dalla nuova legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui determinerebbero un'ingiustificata disparita' di trattamento nell'ambito dei contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione ed in corso al momento della entrata in vigore della legge stessa).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte