Sentenza 278/2020 (ECLI:IT:COST:2020:278)
Massima numero 43143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  18/11/2020;  Decisione del  18/11/2020
Deposito del 23/12/2020; Pubblicazione in G. U. 30/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43138  43139  43140  43141  43142


Titolo
Processo penale - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali - Proroga all'11 maggio 2020 - Sospensione del termine di prescrizione nello stesso arco di tempo - Applicabilità ai processi aventi ad oggetto reati commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione censurata - Denunciata violazione dei principi convenzionale ed europeo di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Spoleto in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU e dal Tribunale di Roma in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 49 CDFUE - dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020 e dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 40 del 2020, che - con riferimento ai procedimenti penali in cui opera, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - rispettivamente dispongono la sospensione del termine di prescrizione del reato, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e prorogano all'11 maggio 2020 gli effetti di tale sospensione. I rimettenti non indicano in che termini il parametro convenzionale offrirebbe una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell'art. 25, secondo comma, Cost., considerato che nell'interpretazione della Corte di Strasburgo l'istituto della prescrizione ha natura processuale, mentre invece la giurisprudenza costituzionale ne afferma la natura sostanziale. Quanto all'evocato parametro europeo, il rimettente - pur chiamato a pronunciarsi su un reato di calunnia, il quale, all'evidenza, non ricade nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione europea - nulla argomenta in proposito. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 230 del 2012 e n. 282 del 2010).

La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo. (Precedente citato: sentenza n. 254 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  17/03/2020  n. 18  art. 83  co. 4

legge  24/04/2020  n. 27  art.   co. 

decreto-legge  08/04/2020  n. 23  art. 36  co. 

legge  05/06/2020  n. 40  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 7  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 49