Sentenza 282/1984 (ECLI:IT:COST:1984:282)
Massima numero 10159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
06/12/1984; Decisione del
06/12/1984
Deposito del 12/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 282/84. CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI ALLA NAVIGAZIONE E ALLA PESCA MARITTIMA - COMPETENZA DEL PRETORE DEL LUOGO IN CUI HA SEDE L'UFFICIO DEL PORTO DI ISCRIZIONE DELLA NAVE - DEROGA AL FORO GENERALE DELLA RESIDENZA DELL'ATTORE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 282/84. CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI ALLA NAVIGAZIONE E ALLA PESCA MARITTIMA - COMPETENZA DEL PRETORE DEL LUOGO IN CUI HA SEDE L'UFFICIO DEL PORTO DI ISCRIZIONE DELLA NAVE - DEROGA AL FORO GENERALE DELLA RESIDENZA DELL'ATTORE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La deroga al criterio generale del foro della residenza dell'attore, introdotta dall'art. 444, secondo comma, cod. proc. civ., relativamente alle controversie previdenziali in materia di infortuni e malattie professionali degli addetti alla navigazione o alla pesca marittima, trova razionale giustificazione nella circostanza che la stragrande maggioranza di tali eventi non si lamenta sulla terraferma, ma a bordo della nave, onde si spiega la preferenza accordata al foro del porto di iscrizione della nave, essendo presso l'ufficio di tale porto depositati i documenti pubblici contenenti la registrazione delle piu' rilevanti vicende della nave stessa, a bordo della quale sono custoditi i documenti relativi alla sicurezza della navigazione, risolvendosi cosi' detta preferenza in uno strumento agevolativo del diritto di difesa, ai fini del reperimento della documentazione necessaria al giudizio, nonche' dell'individuazione dei testi da assumere: donde la necessita' di escludere qualsiasi violazione degli artt. 3 e 24 Cost., mentre e' ultroneo il richiamo fatto dal giudice remittente all'art. 38 Cost., estraneo, per il suo contenuto, alla materia schiettamente processuale implicata dalla questione.
La deroga al criterio generale del foro della residenza dell'attore, introdotta dall'art. 444, secondo comma, cod. proc. civ., relativamente alle controversie previdenziali in materia di infortuni e malattie professionali degli addetti alla navigazione o alla pesca marittima, trova razionale giustificazione nella circostanza che la stragrande maggioranza di tali eventi non si lamenta sulla terraferma, ma a bordo della nave, onde si spiega la preferenza accordata al foro del porto di iscrizione della nave, essendo presso l'ufficio di tale porto depositati i documenti pubblici contenenti la registrazione delle piu' rilevanti vicende della nave stessa, a bordo della quale sono custoditi i documenti relativi alla sicurezza della navigazione, risolvendosi cosi' detta preferenza in uno strumento agevolativo del diritto di difesa, ai fini del reperimento della documentazione necessaria al giudizio, nonche' dell'individuazione dei testi da assumere: donde la necessita' di escludere qualsiasi violazione degli artt. 3 e 24 Cost., mentre e' ultroneo il richiamo fatto dal giudice remittente all'art. 38 Cost., estraneo, per il suo contenuto, alla materia schiettamente processuale implicata dalla questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte