Ordinanza 283/1984 (ECLI:IT:COST:1984:283)
Massima numero 14815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  06/12/1984;  Decisione del  06/12/1984
Deposito del 12/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14814


Titolo
ORD. 283/84 B. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MOBILI PIGNORATI NELLE CASE DI ABITAZIONE COMUNE - OPPOSIZIONE DI TERZO (GENITORE CONVIVENTE) - LIMITI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 621 c.p.c., nella parte in cui non consente al genitore convivente col debitore, quale terzo opponente, di provare con testimoni il suo diritto sui beni pignorati nella casa comune, quando tale diritto sia verosimile per la qualita', in quanto con la stessa ordinanza e' stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione relativa alla improponibilita' dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. del coniuge, dei parenti ed affini entro il terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo, in relazione ai mobili pignorati nella casa di abitazione comune in procedimenti di espropriazione esattoriale (ved. massima A).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte