Ordinanza 287/1984 (ECLI:IT:COST:1984:287)
Massima numero 14356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  06/12/1984;  Decisione del  06/12/1984
Deposito del 12/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 287/84. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - MODALITA' DEL RISCATTO DEI SERVIZI AI FINI DI QUIESCENZA - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, MOBILITA' DEL LAVORO, PROPORZIONALITA' DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ALL'ATTIVITA' SVOLTA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 30, primo comma, e 35, primo, secondo e penultimo comma, lett. b), della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) - in quanto tali disposizioni rendono possibile il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei soli periodi di lavoro, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, prestati alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto o servizi accessori, e lo escludono invece per quelli prestati alle dipendenze di altre aziende, nella specie, aziende private o aziende di navigazione aerea -, sollevate in base all'assunto di un contrasto di detta disciplina: a) con l'art. 3 Cost., perche' comporterebbe per il personale per cui e' esclusa la facolta' di riscatto un trattamento di quiescenza deteriore (o, nei casi limite, la sua perdita), con cio' dando luogo a una disparita' di trattamento non giustificata; b) con l'art. 35, ultimo comma, Cost., perche' dal limite cosi' posto alla possibilita' di riscatto deriverebbe una remora alla mobilita' del lavoro ed un ostacolo alla liberta' di trasferirsi da un'occupazione all'altra; con l'art. 38, secondo comma, Cost., poiche' la non riscattabilita' comporterebbe la non utilizzazione di un periodo della vita lavorativa e quindi il disconoscimento del diritto ad un trattamento di quiescenza proporzionalmente adeguato all'attivita' svolta; nonche', per le identiche ragioni ed in riferimento agli stessi parametri costituzionali, del solo art. 30, primo comma, medesima legge, in quanto il diritto ivi riconosciuto alla pensione di anzianita' in presenza di trentacinque anni di contribuzione effettiva o "riscattata" soggiace ai limiti dianzi illustrati dipendenti dalla non riscattabilita' di determinati servizi. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rinvio e' stata infatti dettata con la legge 7 febbraio 1979, n. 29, una nuova ed organica disciplina generale della materia secondo cui e' sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, puo' chiedere "in qualsiasi momento" la ricongiunzione suddetta" presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda"; si rende pertanto necessario un nuovo esame della rilevanza delle prospettate questioni alla luce della norme sopravvenute.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte