Ordinanza 289/1984 (ECLI:IT:COST:1984:289)
Massima numero 14359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  06/12/1984;  Decisione del  06/12/1984
Deposito del 12/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 289/84. TRIBUTI IN GENERE - RIFORMA TRIBUTARIA - SISTEMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI - OMESSA INDICAZIONE NELLA LEGGE DI DELEGA DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN TEMA DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825 (di delega al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata in quanto sarebbe stata delegata al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza che fossero stati determinati all'uopo i principi e criteri direttivi, il che avrebbe inficiato anche le norme emesse in virtu' di siffatta delega. Nelle more del giudizio e' intervenuta infatti la legge 12 febbraio 1983, n. 27, che ha convertito con modificazioni il d.l. 15 dicembre 1982, n. 916, e tra le modificazioni apportate dall'art. 1 di detta legge vi e' quella operata con l'aggiunta al decreto legge convertito dell'art. 2 ter, a norma del quale i sostituti di imposta, tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973, "per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 1 agosto 1982, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse", il che risulta verificatosi nella specie; dispone poi l'ottavo comma del citato art. 2 ter che le sanzioni amministrative previste dal Titolo V del d.P.R. n. 600 del 1973 (tra le quali rientrano quelle previste dal denunciato art. 47) "non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative"; si rende di conseguenza necessario accertare se la dedotta questione sia tuttora rilevante alla luce delle norme menzionate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte