Sentenza 279/2020 (ECLI:IT:COST:2020:279)
Massima numero 43134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  03/12/2020;  Decisione del  03/12/2020
Deposito del 23/12/2020; Pubblicazione in G. U. 30/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43135


Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso dello Stato - Parametri evocati - Assoluta estraneità delle competenze statutarie rispetto ai vizi lamentati - Conseguente mancata indicazione di parametri statutari (nella specie: di Regione ad autonomia speciale) - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per l'incompleta definizione dell'oggetto del giudizio, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2019. L'assoluta estraneità alle competenze statutarie, secondo la prospettazione del ricorrente, degli evocati principi fondamentali nella materia coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale, che si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, determina la non utilità di una motivazione più pregnante alla luce delle suddette competenze. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 40 del 2016, n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. Tuttavia, l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione promossa quando la normativa impugnata dal ricorrente non sia in alcun modo riferibile a esse, così da doversi escludere l'utilità dello scrutinio alla luce delle disposizioni statutarie. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 119 del 2019, n. 151 del 2015, n. 16 del 2012 e n. 213 del 2003).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 238 del 2015, n. 176 del 2015 e n. 82 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  06/08/2019  n. 15  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte