Sentenza 290/1984 (ECLI:IT:COST:1984:290)
Massima numero 11666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
14/12/1984; Decisione del
14/12/1984
Deposito del 19/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 290/84 A. REGIONI IN GENERE - PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA CONTENUTI NELLA LEGISLAZIONE STATALE - DESUMIBILITA' DA TUTTE LE LEGGI STATALI SUCCEDUTESI NEL TEMPO - IMPIEGO REGIONALE - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO - REGIONE VENETO - LEGGE REGIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, 97 COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 290/84 A. REGIONI IN GENERE - PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA CONTENUTI NELLA LEGISLAZIONE STATALE - DESUMIBILITA' DA TUTTE LE LEGGI STATALI SUCCEDUTESI NEL TEMPO - IMPIEGO REGIONALE - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO - REGIONE VENETO - LEGGE REGIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, 97 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
I principi fondamentali della legislazione statale in materia di impiego pubblico vanno desunti da tutte le leggi statali succedutesi nel tempo per disciplinare i piu` vari rapporti di impiego pubblico nonche` dagli statuti regionali sicche` va esclusa la pertinenza, ovvero la sufficienza, del richiamo a singole leggi. Non e` peraltro pertinente la denuncia di una norma regionale che disciplini l'inquadramento giuridico del personale per inosservanza del princi`pio fondamentale della legislazione statale che vieta di attribuire al personale regionale un trattamento economico piu` favorevole di quello spettante al corrispondente personale statale.(Non fondatezza dellaa questione di legittimita` costituzionale della legge reg. Veneto approvata il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost.). - cfr. S.n. 10/1980.
I principi fondamentali della legislazione statale in materia di impiego pubblico vanno desunti da tutte le leggi statali succedutesi nel tempo per disciplinare i piu` vari rapporti di impiego pubblico nonche` dagli statuti regionali sicche` va esclusa la pertinenza, ovvero la sufficienza, del richiamo a singole leggi. Non e` peraltro pertinente la denuncia di una norma regionale che disciplini l'inquadramento giuridico del personale per inosservanza del princi`pio fondamentale della legislazione statale che vieta di attribuire al personale regionale un trattamento economico piu` favorevole di quello spettante al corrispondente personale statale.(Non fondatezza dellaa questione di legittimita` costituzionale della legge reg. Veneto approvata il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost.). - cfr. S.n. 10/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 10/02/1953
n. 62
art. 67
legge 20/03/1975
n. 70
art. 20
legge 20/03/1975
n. 70
art. 26