Sentenza 290/1984 (ECLI:IT:COST:1984:290)
Massima numero 11666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  14/12/1984;  Decisione del  14/12/1984
Deposito del 19/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11667  11668


Titolo
SENT. 290/84 A. REGIONI IN GENERE - PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA CONTENUTI NELLA LEGISLAZIONE STATALE - DESUMIBILITA' DA TUTTE LE LEGGI STATALI SUCCEDUTESI NEL TEMPO - IMPIEGO REGIONALE - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO - REGIONE VENETO - LEGGE REGIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, 97 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
I principi fondamentali della legislazione statale in materia di impiego pubblico vanno desunti da tutte le leggi statali succedutesi nel tempo per disciplinare i piu` vari rapporti di impiego pubblico nonche` dagli statuti regionali sicche` va esclusa la pertinenza, ovvero la sufficienza, del richiamo a singole leggi. Non e` peraltro pertinente la denuncia di una norma regionale che disciplini l'inquadramento giuridico del personale per inosservanza del princi`pio fondamentale della legislazione statale che vieta di attribuire al personale regionale un trattamento economico piu` favorevole di quello spettante al corrispondente personale statale.(Non fondatezza dellaa questione di legittimita` costituzionale della legge reg. Veneto approvata il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost.). - cfr. S.n. 10/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  10/02/1953  n. 62  art. 67  

legge  20/03/1975  n. 70  art. 20  

legge  20/03/1975  n. 70  art. 26