Sentenza 290/1984 (ECLI:IT:COST:1984:290)
Massima numero 11667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
14/12/1984; Decisione del
14/12/1984
Deposito del 19/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 290/84 B. REGIONI IN GENERE - IMPIEGO REGIONALE - CONTRATTO NAZIONALE DEL PERSONALE REGIONALE - MEDIAZIONE GOVERNATIVA - ATTO DI COORDINAMENTO - RISERVA DI LEGGE STATALE - LEGGE REGIONALE - DEROGA E PREVISIONI DEL CONTRATTO NAZIONALE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - RISERVA DI LEGGE REGIONALE - VIOLAZIONE ART. 119, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 290/84 B. REGIONI IN GENERE - IMPIEGO REGIONALE - CONTRATTO NAZIONALE DEL PERSONALE REGIONALE - MEDIAZIONE GOVERNATIVA - ATTO DI COORDINAMENTO - RISERVA DI LEGGE STATALE - LEGGE REGIONALE - DEROGA E PREVISIONI DEL CONTRATTO NAZIONALE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - RISERVA DI LEGGE REGIONALE - VIOLAZIONE ART. 119, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.
Testo
La mediazione governativa in sede di stipula del contratto nazionale del personale delle Regioni a Statuto ordinario non concreta un atto di coordinamento, che l'art. 119, primo comma, Cost., riserva ad un atto avente forma di legge (statale).Tale mediazione governativa, che ad avviso del ricorrente e` diretta a garantire la compatibilita` del trattamento economico del personale regionale con il bilancio pubblico generale, non puo` pertanto precludere alla Regione di regolare con legge, in forza peraltro della riserva operata in materia di ordinamento degli uffici dall'art. 117, primo comma, Cost., una specifica ipotesi, aggiuntiva rispetto all'accordo nazionale, e quindi in deroga ad esso di inquadramento contestuale del personale negli organici regionali (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della l. reg. veneto approvata il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980, in riferimento all'art. 119, primo comma, Cost.). - cfr. S.n. 10/1980,nn. 277 e 278/1983,n. 219/1984.
La mediazione governativa in sede di stipula del contratto nazionale del personale delle Regioni a Statuto ordinario non concreta un atto di coordinamento, che l'art. 119, primo comma, Cost., riserva ad un atto avente forma di legge (statale).Tale mediazione governativa, che ad avviso del ricorrente e` diretta a garantire la compatibilita` del trattamento economico del personale regionale con il bilancio pubblico generale, non puo` pertanto precludere alla Regione di regolare con legge, in forza peraltro della riserva operata in materia di ordinamento degli uffici dall'art. 117, primo comma, Cost., una specifica ipotesi, aggiuntiva rispetto all'accordo nazionale, e quindi in deroga ad esso di inquadramento contestuale del personale negli organici regionali (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della l. reg. veneto approvata il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980, in riferimento all'art. 119, primo comma, Cost.). - cfr. S.n. 10/1980,nn. 277 e 278/1983,n. 219/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte