Sentenza 290/1984 (ECLI:IT:COST:1984:290)
Massima numero 11668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  14/12/1984;  Decisione del  14/12/1984
Deposito del 19/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11666  11667


Titolo
SENT. 290/84 C. REGIONI IN GENERE - IMPIEGO REGIONALE - PRINCIPIO GENERALE DI EGUAGLIANZA - SINDACATO DI COSTITUZIONALITA' - RAFFRONTI SPECIFICI TRA SITUAZIONI SICURAMENTE OMOGENEE - NECESSITA' - MANCANZA - VIOLAZIONE ARTT. 3 E 36 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
In sede di impugnazione di legge regionale in materia di impiego, gli artt. 3 e 36 Cost. possono essere utilmente invocati quali parametri solo qualora siano proposti raffronti specifici tra situazioni sicuramente omogenee. La mancanza di tali raffronti nel ricorso e` sufficiente per escludere la fondatezza della questione sollevata. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della l. reg. Veneto approvata il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - cfr. S.n. 12/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte