Sentenza 291/1984 (ECLI:IT:COST:1984:291)
Massima numero 10160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
14/12/1984; Decisione del
14/12/1984
Deposito del 19/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 291/84. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSEGNI FAMILIARI - ATTRIBUZIONE AL LAVORATORE DEGLI ASSEGNI PER IL MANTENIMENTO DEL NONNO - OMESSA EQUIPARAZIONE ALL'IPOTESI DI MORTE DEL GENITORE RISPETTO ALL'ABBANDONO DA PARTE DI QUESTI - IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 291/84. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSEGNI FAMILIARI - ATTRIBUZIONE AL LAVORATORE DEGLI ASSEGNI PER IL MANTENIMENTO DEL NONNO - OMESSA EQUIPARAZIONE ALL'IPOTESI DI MORTE DEL GENITORE RISPETTO ALL'ABBANDONO DA PARTE DI QUESTI - IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo (per contrasto con l'art. 3 Cost., restando assorbito il profilo di pretesa violazione dell'art. 38) l'art. 8, lettera b) del d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono da parte di questi: invero, posto che detti assegni spettano, per l'ascendente, al figlio che sia tenuto all'obbligo alimentare, ovvero al nipote, sul quale tale obbligo ricade, nel caso in cui il figlio stesso non sia in grado di assolverlo, il censurato difetto di assimilazione delle ipotesi di cui sopra risulta del tutto irrazionale, ponendosi entrambe come cause produttive dell'identico effetto della carenza di adempimento dell'obbligo in questione da parte del figlio, con conseguente aggravio della posizione del nipote; identita', del resto, riconosciuta dallo stesso legislatore che, ai fini de quibus, sia pure in riferimento specifico all'ipotesi del lavoratore che abbia a carico fratelli o sorelle o nipoti, equipara all'evento della morte quello dell'abbandono da parte del soggetto originariamente tenuto all'obbligo alimentare nei confronti di costoro, col correlativo trasferimento dell'obbligo stesso su detto lavoratore.
E' costituzionalmente illegittimo (per contrasto con l'art. 3 Cost., restando assorbito il profilo di pretesa violazione dell'art. 38) l'art. 8, lettera b) del d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono da parte di questi: invero, posto che detti assegni spettano, per l'ascendente, al figlio che sia tenuto all'obbligo alimentare, ovvero al nipote, sul quale tale obbligo ricade, nel caso in cui il figlio stesso non sia in grado di assolverlo, il censurato difetto di assimilazione delle ipotesi di cui sopra risulta del tutto irrazionale, ponendosi entrambe come cause produttive dell'identico effetto della carenza di adempimento dell'obbligo in questione da parte del figlio, con conseguente aggravio della posizione del nipote; identita', del resto, riconosciuta dallo stesso legislatore che, ai fini de quibus, sia pure in riferimento specifico all'ipotesi del lavoratore che abbia a carico fratelli o sorelle o nipoti, equipara all'evento della morte quello dell'abbandono da parte del soggetto originariamente tenuto all'obbligo alimentare nei confronti di costoro, col correlativo trasferimento dell'obbligo stesso su detto lavoratore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte