Sentenza 292/1984 (ECLI:IT:COST:1984:292)
Massima numero 9585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  14/12/1984;  Decisione del  14/12/1984
Deposito del 19/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 292/84 - LEGGE - PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - VIZI - DIFFORMITA' DEL TESTO APPROVATO DAI DUE RAMI DEL PARLAMENTO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DELLA ILLEGITTIMITA' DELLA PRASSI PARLAMENTARE DEL COORDINAMENTO DEL TESTO NON SOTTOPOSTO A NUOVA VOTAZIONE QUANDO NON RISULTI ALTERATA LA ORIGINARIA VOLONTA' DELLA CAMERA LEGISLATIVA - DUPLICITA' DI POSSIBILI INTERPRETAZIONI DELLA NORMA DENUNCIATA, DANDO O NEGANDO ESSENZIALE RILIEVO AD UN INCISO IN MATERIA DI AUMENTO DELLA TARIFFA DI OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO - CONFIGURABILITA' DELL'INCISO, INSERITO IN SEDE DI COORDINAMENTO, QUALE EMENDAMENTO AGGIUNTIVO SURRETTIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La legittimita` di un testo legislativo coordinato in aderenza alla prassi parlamentare, senza rispettare il regolamento, deve essere esclusa tutte le volte in cui provochi, nelle sedi interpretative ed applicative, incertezza sul significato del testo coordinato. Nella specie, l'inserimento nel testo di una norma dell'inciso "e successive modificazioni", operato in sede di coordinazione dalla Commissione competente per materia dopo l'approvazione finale della legge, senza essere nuovamente il testo sottoposto all'esame del Senato e cosi` trasmesso alla Camera, risulta costituzionalmente illegittimo, sia perche` potrebbe configurarsi addirittura come un emendamento aggiuntivo surrettizio, sia perche` ha generato dubbi sulla intenzione del legislatore. Alla stregua del principio di conservazione, peraltro, poiche` la censura investe solo una parte dell'articolo denunciato senza travolgerlo interamente, la pronuncia di illegittimita` viene a riguardare solo quella parte, potendo la norma, una volta epurata dell'inciso, consentire di individuare la comune volonta` delle due Camere, che era quella di maggiorare la tassa di occupazione del sottosuolo. (Illegittimita` costi- tuzionale dell'art. 39, comma 1, legge 2 luglio 1952 n. 703, limitatamente alle parole "e successive modificazioni"). - cfr. S. nn. 9/1959, 134/1969, 152/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 72

Altri parametri e norme interposte