Sentenza 293/1984 (ECLI:IT:COST:1984:293)
Massima numero 11417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
14/12/1984; Decisione del
14/12/1984
Deposito del 19/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 293/84. PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURI- SDIZIONE - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA NEL GIUDIZIO DI MERITO - RIMESSIONE DI ESSA ALLA CORTE DI CASSAZIONE - PECULIARI- TA' PROBATORIE DEL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO A SOLLEVARE EVENTUALI QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE RELATIVE A TALI PECULIARITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 293/84. PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURI- SDIZIONE - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA NEL GIUDIZIO DI MERITO - RIMESSIONE DI ESSA ALLA CORTE DI CASSAZIONE - PECULIARI- TA' PROBATORIE DEL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO A SOLLEVARE EVENTUALI QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE RELATIVE A TALI PECULIARITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Qualora sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione soltanto la Corte di Cassazione, e non il giudice di merito, puo` sollevare eventuali questioni relative alla legittimita` degli effetti conseguenti alla sospensione dell'attivita` istruttoria nel giudizio di merito in quanto esse si riflettono in peculiarita` probatorie del procedimento davanti alla Corte di Cassazione medesima (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 41 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Roma sotto il particolare profilo che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, comportando la sospensione necessaria del processo e di conseguenza dell'attivita` istruttoria del giudice di merito, diretta all'accertamento dei fatti rilevanti senza limitazione di mezzi di prova, devolve il giudizio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione costrette, dalla peculiarita` del rito, a valutare i soli documenti gia` acquisiti o al piu` ad acquisire soltanto nuovi documenti, con esclusione di altri mezzi di prova). - V. sent. n. 73/1973.
Qualora sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione soltanto la Corte di Cassazione, e non il giudice di merito, puo` sollevare eventuali questioni relative alla legittimita` degli effetti conseguenti alla sospensione dell'attivita` istruttoria nel giudizio di merito in quanto esse si riflettono in peculiarita` probatorie del procedimento davanti alla Corte di Cassazione medesima (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 41 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Roma sotto il particolare profilo che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, comportando la sospensione necessaria del processo e di conseguenza dell'attivita` istruttoria del giudice di merito, diretta all'accertamento dei fatti rilevanti senza limitazione di mezzi di prova, devolve il giudizio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione costrette, dalla peculiarita` del rito, a valutare i soli documenti gia` acquisiti o al piu` ad acquisire soltanto nuovi documenti, con esclusione di altri mezzi di prova). - V. sent. n. 73/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte