Sentenza 294/1984 (ECLI:IT:COST:1984:294)
Massima numero 11418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  14/12/1984;  Decisione del  14/12/1984
Deposito del 19/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 294/84. PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURI- SDIZIONE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO DI MERITO - APPLI- CABILITA' ANCHE AI PROCEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. - SCELTA DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE -

Testo
Come e` stato affermato da questa Corte con sentenza n. 73 del 1973 la priorita`, stabilita con la normativa di cui agli artt. 41, 48 e 367 c.p.c., dell'esigenza dell'accertamento irretrattabile della giurisdizione del giudice adito, anche ante causam, con la richiesta di provvedimenti urgenti anticipatori, rispetto all'esigenza della pronta decisione sui provvedimenti stessi e` frutto di una scelta non arbitraria e pertanto, in se`, costituzionalmente non illegittima del legislatore. Spetta, pertanto, al legislatore eliminare eventuali squilibri verificatisi nel rapporto tra tutela d'urgenza ed accertamento della giurisdizione (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41, 48 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., denunciando l'effetto paralizzante della sospensione del procedimento, imposta dall'art. 367 c.p.c., in caso di intervenuta proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, rispetto al potere del giudice adito anche ante causam con la sola richiesta di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di emettere provvedimenti a contenuto anticipatorio della futura decisione di merito). - Cfr. sent. n. 73/1973. - V. sent. n. 284/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte