Sentenza 296/1984 (ECLI:IT:COST:1984:296)
Massima numero 9586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
14/12/1984; Decisione del
14/12/1984
Deposito del 19/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 296/84 - IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI - REGIONE TOSCANA - PASSAGGIO DA UN SISTEMA DI PROGRESSIONE ECONOMICA AD ALTRO DIVERSAMENTE REGOLATO - CRITERIO ADOTTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL MATURATO ECONOMICO - ANZIANITA' FITTIZIA DIVERGENTE DA QUELLA REALE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA DIVERSA VALUTAZIONE DELLA ANZIANITA' PREGRESSA E DELL'ANZIANITA' SUCCESSIVA RISPETTO AD UNA DATA DI RIFERIMENTO - INADEGUATA VALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO AI FINI RETRIBUTIVI, COMPORTANTE ANCHE CONFLITTUALITA' TRA I DIPENDENTI - RICHIESTA ALLA CORTE DI EMETTERE UNA PRONUNCIA ADDITIVA SENZA PREVIA INDIVIDUAZIONE DEL CRITERIO COSTITUENTE IL TERTIUM COMPARATIONIS - SUSSISTENZA DI AMPI MARGINI DI DISCREZIONALITA' NELLA DETERMINAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO - NON ARBITRARIETA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 296/84 - IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI - REGIONE TOSCANA - PASSAGGIO DA UN SISTEMA DI PROGRESSIONE ECONOMICA AD ALTRO DIVERSAMENTE REGOLATO - CRITERIO ADOTTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL MATURATO ECONOMICO - ANZIANITA' FITTIZIA DIVERGENTE DA QUELLA REALE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA DIVERSA VALUTAZIONE DELLA ANZIANITA' PREGRESSA E DELL'ANZIANITA' SUCCESSIVA RISPETTO AD UNA DATA DI RIFERIMENTO - INADEGUATA VALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO AI FINI RETRIBUTIVI, COMPORTANTE ANCHE CONFLITTUALITA' TRA I DIPENDENTI - RICHIESTA ALLA CORTE DI EMETTERE UNA PRONUNCIA ADDITIVA SENZA PREVIA INDIVIDUAZIONE DEL CRITERIO COSTITUENTE IL TERTIUM COMPARATIONIS - SUSSISTENZA DI AMPI MARGINI DI DISCREZIONALITA' NELLA DETERMINAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO - NON ARBITRARIETA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina legislativa regionale, che ha nuovamente regolato lo stato economico e giuridico del personale dipendente dalla Regione e dagli enti pubblici regionali mediante modificazioni ed integrazioni alla previgente disciplina, introducento il criterio del maturato economico ad una data di riferimento per la determinazione della posizione economica e giuridica da attribuire ai singoli, non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali, dal momento che qualunque regolamentazione transitoria importa sempre riduzione ad omogeneita` di elementi per se` stessi non omogenei cui si accompagna ampia discrezionalita` del legislatore insindacabile nei limiti del rispetto della razionalita`. Il criterio di considerare il trattamento economico goduto ad una certa data come espressione di un'anzianita`, pari a quella cui il detto trattamento sarebbe corrispondente secondo l'applicazione del nuovo sistema di progressione, non comporta un ingiustificato trattamento dei dipendenti in relazione alla maturazione dell'anzianita` o all'assunzione prima o dopo la data di riferimento, senza adeguata valutazione retributiva del lavoro svolto e con conseguenze che si riverberano sulla serenita` dei dipendenti e sulla regolarita` del servizio. Non essendo stato individuato ne` essendo individuabile, quale tertium comparationis e quale modello sostitutivo, un diverso criterio applicabile alla specie per ragioni di analogia, non puo` essere richiesto alla Corte di pronunciare una sentenza additiva senza peraltro dimostrare che il criterio adottato del maturato economico comporti di per se` sproporzioni e svantaggi di particolare gravita` per una categoria di dipendenti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 40 e 48 della legge della Regione Toscana 17 agosto 1979 n. 38, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 97 Cost.). cfr. Sentt. nn. 27/1978, 10/1980, 277/1983.
La disciplina legislativa regionale, che ha nuovamente regolato lo stato economico e giuridico del personale dipendente dalla Regione e dagli enti pubblici regionali mediante modificazioni ed integrazioni alla previgente disciplina, introducento il criterio del maturato economico ad una data di riferimento per la determinazione della posizione economica e giuridica da attribuire ai singoli, non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali, dal momento che qualunque regolamentazione transitoria importa sempre riduzione ad omogeneita` di elementi per se` stessi non omogenei cui si accompagna ampia discrezionalita` del legislatore insindacabile nei limiti del rispetto della razionalita`. Il criterio di considerare il trattamento economico goduto ad una certa data come espressione di un'anzianita`, pari a quella cui il detto trattamento sarebbe corrispondente secondo l'applicazione del nuovo sistema di progressione, non comporta un ingiustificato trattamento dei dipendenti in relazione alla maturazione dell'anzianita` o all'assunzione prima o dopo la data di riferimento, senza adeguata valutazione retributiva del lavoro svolto e con conseguenze che si riverberano sulla serenita` dei dipendenti e sulla regolarita` del servizio. Non essendo stato individuato ne` essendo individuabile, quale tertium comparationis e quale modello sostitutivo, un diverso criterio applicabile alla specie per ragioni di analogia, non puo` essere richiesto alla Corte di pronunciare una sentenza additiva senza peraltro dimostrare che il criterio adottato del maturato economico comporti di per se` sproporzioni e svantaggi di particolare gravita` per una categoria di dipendenti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 40 e 48 della legge della Regione Toscana 17 agosto 1979 n. 38, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 97 Cost.). cfr. Sentt. nn. 27/1978, 10/1980, 277/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte