Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Stabilizzazione del personale precario non reclutato con procedure concorsuali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ed eccedenza rispetto alle competenze attribuite dallo statuto speciale - Genericità e assertività delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e assertività delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 20, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 75 del 2017, ed alle «competenze attribuite alla regione Sicilia dallo Statuto speciale» - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2019, che estende la possibilità della stabilizzazione ai lavoratori precari non reclutati con procedure concorsuali. Il ricorrente non ha dato conto nel ricorso - né in alcuna successiva memoria - dello sviluppo normativo della disposizione regionale, così non chiarendo in modo adeguato le ragioni delle censure di merito, e ha, altresì, omesso di motivare in ordine all'attinenza dell'evocato parametro statale interposto ai principi di coordinamento della finanza pubblica. Parimenti, la censura di eccedenza dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo statuto speciale è totalmente assertiva, non essendo fornita di essa alcuna motivazione. (Precedenti citati: sentenza n. 199 del 2020).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Pertanto, il ricorso in via principale deve contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge. In particolare, l'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 152 del 2018, n. 109 del 2018, n. 261 del 2017, n. 169 del 2017, n. 107 del 2017, n. 32 del 2017, n. 141 del 2016, n. 251 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015).