Sentenza 299/1984 (ECLI:IT:COST:1984:299)
Massima numero 11357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  20/12/1984;  Decisione del  20/12/1984
Deposito del 28/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11356


Titolo
SENT. 299/84 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, ART. 21, SECONDO COMMA - NORMALIZZAZIONE DEI CONTI DEGLI ENTI PUBBLICI - IMPUGNAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 119 COST. SUL PRESUPPOSTO DELL'APPLICABILITA' DELLA NORMA AGLI ENTI ED ORGANISMI DI CARATTERE REGIONALE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, che prescrive, per una serie di enti, l'adeguamento del sistema di contabilita` e dei bilanci a quelli annuali di competenza e di cassa dello Stato, non si riferisce, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, nel censurare detta disposizione per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., agli enti ed organismi di carattere regionale, sicche` non sussiste lesione dell'autonomia finanziaria e contabile della Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 119 Cost., dell'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, impugnato dalla Regione Emilia-Romagna).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte