Ordinanza 302/1984 (ECLI:IT:COST:1984:302)
Massima numero 14276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  20/12/1984;  Decisione del  20/12/1984
Deposito del 28/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 302/84. CIRCOLAZIONE STRADALE - LESIONI COLPOSE - PROCEDIBILITA' - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - POTERI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - NECESSITA' DELLA QUERELA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), rispettivamente nella parte in cui dispone che il delitto di lesioni colpose e' punibile a querela della persona offesa e nella parte in cui subordinerebbe alla presentazione della querela i poteri della autorita' giudiziaria in ordine alla sospensione della patente, in quanto, essendo stata, nel caso, ritualmente presentata la querela ed avendo il giudice potuto conseguentemente promuovere l'azione penale e citare in giudizio gli imputati, difetta la rilevanza delle dedotte questioni nel giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte