Ordinanza 303/1984 (ECLI:IT:COST:1984:303)
Massima numero 14819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
20/12/1984; Decisione del
20/12/1984
Deposito del 28/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14820
Titolo
ORD. 303/84 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA PATENTE - PENE ACCESSORIE - DIVERSO TRATTAMENTO PER DUE IPOTESI CONTRAVVENZIONALI RITENUTE RAGIONEVOLMENTE DI DIVERSA GRAVITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 303/84 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA PATENTE - PENE ACCESSORIE - DIVERSO TRATTAMENTO PER DUE IPOTESI CONTRAVVENZIONALI RITENUTE RAGIONEVOLMENTE DI DIVERSA GRAVITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 80 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede per il reato di guida senza patente, perche' non conseguita, la pena accessoria della confisca del veicolo, mentre non prevede la stessa pena accessoria nel caso di guida senza patente per mancanza dei requisiti necessari, in quanto il discrezionale apprezzamento del legislatore in ordine alla gravita' delle condotte incriminate si e' espresso in questo caso nel diverso trattamento sanzionatorio previsto per le due ipotesi contravvenzionali, essendo la prima punita piu' gravemente della seconda e non apparendo incoerente, in tale diversificato trattamento sanzionatorio, il regime della confisca.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 80 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede per il reato di guida senza patente, perche' non conseguita, la pena accessoria della confisca del veicolo, mentre non prevede la stessa pena accessoria nel caso di guida senza patente per mancanza dei requisiti necessari, in quanto il discrezionale apprezzamento del legislatore in ordine alla gravita' delle condotte incriminate si e' espresso in questo caso nel diverso trattamento sanzionatorio previsto per le due ipotesi contravvenzionali, essendo la prima punita piu' gravemente della seconda e non apparendo incoerente, in tale diversificato trattamento sanzionatorio, il regime della confisca.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte