Ordinanza 280/2020 (ECLI:IT:COST:2020:280)
Massima numero 43593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
03/12/2020; Decisione del
03/12/2020
Deposito del 23/12/2020; Pubblicazione in G. U. 30/12/2020
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali apicali - Cessazione dall'incarico decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (c.d. spoils system) - Applicazione anche ai direttori delle agenzie, incluse le agenzie fiscali - Denunciata violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali apicali - Cessazione dall'incarico decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (c.d. spoils system) - Applicazione anche ai direttori delle agenzie, incluse le agenzie fiscali - Denunciata violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost. - dell'art. 2, comma 160, del d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. nella legge n. 286 del 2006, che estende ai direttori delle Agenzie fiscali, e segnatamente al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il regime di cessazione automatica dell'incarico conseguente al decorso di novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo previsto dall'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 (c.d. spoils system). Il rimettente prospetta in modo non adeguato le conseguenze applicative derivanti da un eventuale accoglimento della questione sollevata, poiché nulla argomenta in ordine alla possibile ricaduta, che in ipotesi dovrebbe avere la dichiarazione di illegittimità costituzionale, sia sull'atto amministrativo di nomina, sia sull'atto negoziale, rappresentato dal contratto di lavoro, entrambi fonte diretta della clausola di cessazione automatica dell'incarico. Il rimettente ha anche omesso di indagare la reale portata delle clausole pattuite dai contraenti, così inficiando il passaggio nell'iter logico-giuridico da una domanda principale a una subordinata. Parimenti insufficiente, infine, è la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, poiché il rimettente non si confronta con l'evoluzione della complessa normativa al fine di poter predicare, anche in termini di sola plausibilità, le conseguenze dell'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale sia sul decreto presidenziale di nomina, sia sul contratto di lavoro, nella parte in cui l'uno e l'altro contenevano anch'essi, con rinvio recettizio, lo stesso meccanismo di cessazione automatica dell'incarico, inizialmente esteso espressamente anche ad incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, qual era il ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2011, n. 124 del 2011; ordinanza n. 100 del 2007).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost. - dell'art. 2, comma 160, del d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. nella legge n. 286 del 2006, che estende ai direttori delle Agenzie fiscali, e segnatamente al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il regime di cessazione automatica dell'incarico conseguente al decorso di novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo previsto dall'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 (c.d. spoils system). Il rimettente prospetta in modo non adeguato le conseguenze applicative derivanti da un eventuale accoglimento della questione sollevata, poiché nulla argomenta in ordine alla possibile ricaduta, che in ipotesi dovrebbe avere la dichiarazione di illegittimità costituzionale, sia sull'atto amministrativo di nomina, sia sull'atto negoziale, rappresentato dal contratto di lavoro, entrambi fonte diretta della clausola di cessazione automatica dell'incarico. Il rimettente ha anche omesso di indagare la reale portata delle clausole pattuite dai contraenti, così inficiando il passaggio nell'iter logico-giuridico da una domanda principale a una subordinata. Parimenti insufficiente, infine, è la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, poiché il rimettente non si confronta con l'evoluzione della complessa normativa al fine di poter predicare, anche in termini di sola plausibilità, le conseguenze dell'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale sia sul decreto presidenziale di nomina, sia sul contratto di lavoro, nella parte in cui l'uno e l'altro contenevano anch'essi, con rinvio recettizio, lo stesso meccanismo di cessazione automatica dell'incarico, inizialmente esteso espressamente anche ad incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, qual era il ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2011, n. 124 del 2011; ordinanza n. 100 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
03/10/2006
n. 262
art. 2
co. 160
legge
24/11/2006
n. 286
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte