Ordinanza 304/1984 (ECLI:IT:COST:1984:304)
Massima numero 14827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
20/12/1984; Decisione del
20/12/1984
Deposito del 28/12/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 304/84. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - ESECUZIONE DEGLI SFRATTI - ESCLUSIONE DI DILAZIONE QUALORA IL REDDITO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE, IN BASE ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, RISULTI SUPERIORE A LIRE 18.000.000 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI, PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA, SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - IUS SUPERVENIENS - MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 304/84. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - ESECUZIONE DEGLI SFRATTI - ESCLUSIONE DI DILAZIONE QUALORA IL REDDITO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE, IN BASE ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, RISULTI SUPERIORE A LIRE 18.000.000 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI, PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA, SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - IUS SUPERVENIENS - MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett.b, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, recante "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", laddove dispone che le norme relative alla fissazione di nuova data per i provvedimenti di rilascio di immobili destinati ad abitazione non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire 18.000.000, sollevate: a) in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., in quanto la detta disposizione escluderebbe dalla tutela giurisdizionale (costituita nella specie dalla valutazione del pretore circa il differimento dell'esecuzione del rilascio) taluni cittadini a causa della loro condizione personale economica di percettori di reddito superiore ad una data cifra; b) in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, Cost., in relazione alla radicale diversita' riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, e in quanto la retribuzione corrispondente al minimo imponibile considerato sarebbe tale da soddisfare appena i requisiti della sufficienza; c) in riferimento agli artt. 3 e 31, comma primo, Cost., in ragione del fatto che lo stesso limite di reddito opera senza differenziare il numero dei componenti della famiglia sicche' apparirebbe lesa anche l'esigenza di una esistenza libera e dignitosa estesa alla famiglia stessa; d) in riferimento ancora agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., con riguardo alla stessa disposizione, laddove prevede che non si tenga conto del limite di reddito suindicato qualora il conduttore dimostri di non potere ottenere la disponibilita' di un alloggio di sua proprieta' per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore stesso, considerando che l'acquisto di una abitazione sarebbe possibile piu' spesso in virtu' del livello del reddito che non della capacita' di risparmio, per cui risulterebbe privato della tutela giurisdizionale e sottoposto ad un trattamento ingiustificatamente deteriore proprio il cittadino ai livelli di reddito piu' bassi, incapace di far fronte con i suoi mezzi alla perdita del bene costituito dall'abitazione; e) in riferimento ancora all'art. 3 Cost., laddove fa riferimento al reddito complessivo dei componenti della famiglia, non consentendo a ciascun percettore oltre al primo di dedurre le spese di produzione del reddito, atteso che vi sarebbe disparita' di trattamento, in relazione al numero di percettori di reddito nell'ambito della stessa famiglia; f) ed in relazione ancora all'art. 3 Cost., laddove limita al solo caso del conduttore che sia in attesa di disporre di un proprio appartamento per effetto di un provvedimento di graduazione allo sfratto la possibilita' di ottenere una dilazione dell'esecuzione, in quanto ingiustificatamente escluderebbe da tale beneficio i casi in cui siano altri componenti il nucleo familiare nella stessa posizione. Poiche' con decreto legge 1 dicembre 1984, n. 795 (recante misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa), e' stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 1985 dell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione non ancora eseguiti e la successiva eseguibilita' fino al 31 gennaio 1985 dei provvedimenti stessi secondo la data nella quale sono diventati esecutivi, con l'eccezione (art. 1, prf. 3, del citato d.l. n. 795) "per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore, nonche' per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1), 2), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 3, primo comma, nn. 1), 2), 4) e 5) del d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25", si rende necessario che i giudici a quibus procedano a nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte alla luce della sopravvenuta normativa.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett.b, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, recante "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", laddove dispone che le norme relative alla fissazione di nuova data per i provvedimenti di rilascio di immobili destinati ad abitazione non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire 18.000.000, sollevate: a) in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., in quanto la detta disposizione escluderebbe dalla tutela giurisdizionale (costituita nella specie dalla valutazione del pretore circa il differimento dell'esecuzione del rilascio) taluni cittadini a causa della loro condizione personale economica di percettori di reddito superiore ad una data cifra; b) in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, Cost., in relazione alla radicale diversita' riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, e in quanto la retribuzione corrispondente al minimo imponibile considerato sarebbe tale da soddisfare appena i requisiti della sufficienza; c) in riferimento agli artt. 3 e 31, comma primo, Cost., in ragione del fatto che lo stesso limite di reddito opera senza differenziare il numero dei componenti della famiglia sicche' apparirebbe lesa anche l'esigenza di una esistenza libera e dignitosa estesa alla famiglia stessa; d) in riferimento ancora agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., con riguardo alla stessa disposizione, laddove prevede che non si tenga conto del limite di reddito suindicato qualora il conduttore dimostri di non potere ottenere la disponibilita' di un alloggio di sua proprieta' per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore stesso, considerando che l'acquisto di una abitazione sarebbe possibile piu' spesso in virtu' del livello del reddito che non della capacita' di risparmio, per cui risulterebbe privato della tutela giurisdizionale e sottoposto ad un trattamento ingiustificatamente deteriore proprio il cittadino ai livelli di reddito piu' bassi, incapace di far fronte con i suoi mezzi alla perdita del bene costituito dall'abitazione; e) in riferimento ancora all'art. 3 Cost., laddove fa riferimento al reddito complessivo dei componenti della famiglia, non consentendo a ciascun percettore oltre al primo di dedurre le spese di produzione del reddito, atteso che vi sarebbe disparita' di trattamento, in relazione al numero di percettori di reddito nell'ambito della stessa famiglia; f) ed in relazione ancora all'art. 3 Cost., laddove limita al solo caso del conduttore che sia in attesa di disporre di un proprio appartamento per effetto di un provvedimento di graduazione allo sfratto la possibilita' di ottenere una dilazione dell'esecuzione, in quanto ingiustificatamente escluderebbe da tale beneficio i casi in cui siano altri componenti il nucleo familiare nella stessa posizione. Poiche' con decreto legge 1 dicembre 1984, n. 795 (recante misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa), e' stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 1985 dell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione non ancora eseguiti e la successiva eseguibilita' fino al 31 gennaio 1985 dei provvedimenti stessi secondo la data nella quale sono diventati esecutivi, con l'eccezione (art. 1, prf. 3, del citato d.l. n. 795) "per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore, nonche' per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1), 2), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 3, primo comma, nn. 1), 2), 4) e 5) del d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25", si rende necessario che i giudici a quibus procedano a nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte alla luce della sopravvenuta normativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 31
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte