Ordinanza 307/1984 (ECLI:IT:COST:1984:307)
Massima numero 14277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  20/12/1984;  Decisione del  20/12/1984
Deposito del 28/12/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 307/84. PROCESSO PENALE - TESTIMONI - ESCLUSIONE DI OGNI INDENNIZZO PER I TESTIMONI CHE RISIEDONO NELLA STESSA CITTA' IN CUI DEVONO ESSERE SENTITI - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifestamente inammissibile, conformemente alle decisioni gia' pronunciate dalla Corte su casi analoghi, va dichiarata (per difetto di rilevanza) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2371 (rectius 2701) (Tariffe in materia penale) nella parte in cui, salvi alcuni casi particolari, esclude ogni indennizzo per i testimoni che risiedono nella stessa citta' in cui devono essere sentiti. - O. nn. 330/1983 e 93/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte