Sentenza 1/1985 (ECLI:IT:COST:1985:1)
Massima numero 10674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
10/01/1985; Decisione del
10/01/1985
Deposito del 14/01/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1/85. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE - DECORRENZA - MAGISTRATI ASTENUTISI DALLO SCRUTINIO E MAGISTRATI SCRUTINATI CON ESITO SFAVOREVOLE - INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 1/85. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE - DECORRENZA - MAGISTRATI ASTENUTISI DALLO SCRUTINIO E MAGISTRATI SCRUTINATI CON ESITO SFAVOREVOLE - INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Dal momento che per la nomina a magistrato di Cassazione cessa di vigere il sistema degli scrutini e subentra invece un sistema di progressione a ruolo aperto, fondato su differenti criteri valutativi e ordinato secondo la regola che i magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni, emerge un interesse alla progressione anche in capo a coloro che precedentemente non avessero ambito a venire promossi. In tale situazione non trova giustificazione che i magistrati gia' astenutisi dagli scrutini siano equiparati, quanto alla decorrenza della nomina a magistrato di Cassazione, ai magistrati gia' scrutinati con esito sfavorevole, per i quali detta decorrenza coincide con la data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo ordinamento, anziche' ai magistrati meno anziani che nel precedente ordinamento non avevano ancora raggiunto l'anzianita' minima per essere scrutinati, per i quali, invece, la decorrenza medesima retroagisce al compimento di sette anni dalla nomina a magistrato di Corte di appello. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973 n. 831, nella parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianita' necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici previsti nel precedente art. 7 - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata in vigore della medesima legge, anziche' con l'anteriore decorrenza spettante al piu' anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente collocamento in ruolo.
Dal momento che per la nomina a magistrato di Cassazione cessa di vigere il sistema degli scrutini e subentra invece un sistema di progressione a ruolo aperto, fondato su differenti criteri valutativi e ordinato secondo la regola che i magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni, emerge un interesse alla progressione anche in capo a coloro che precedentemente non avessero ambito a venire promossi. In tale situazione non trova giustificazione che i magistrati gia' astenutisi dagli scrutini siano equiparati, quanto alla decorrenza della nomina a magistrato di Cassazione, ai magistrati gia' scrutinati con esito sfavorevole, per i quali detta decorrenza coincide con la data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo ordinamento, anziche' ai magistrati meno anziani che nel precedente ordinamento non avevano ancora raggiunto l'anzianita' minima per essere scrutinati, per i quali, invece, la decorrenza medesima retroagisce al compimento di sette anni dalla nomina a magistrato di Corte di appello. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973 n. 831, nella parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianita' necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici previsti nel precedente art. 7 - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata in vigore della medesima legge, anziche' con l'anteriore decorrenza spettante al piu' anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente collocamento in ruolo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte