Ordinanza 3/1985 (ECLI:IT:COST:1985:3)
Massima numero 10676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
10/01/1985; Decisione del
10/01/1985
Deposito del 14/01/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 3/85. SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA-INGIUNZIONE CON CUI VIENE IRROGATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER GLI ILLECITI DEPENALIZZATI - POTERI DEL PRETORE - ESTENSIONE E LIMITI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 3/85. SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA-INGIUNZIONE CON CUI VIENE IRROGATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER GLI ILLECITI DEPENALIZZATI - POTERI DEL PRETORE - ESTENSIONE E LIMITI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 113, secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 103 Cost., dell'art. 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3 maggio 1967 n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati, e dell'art. 10 del d.l. 24 luglio 1973 n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, in quanto per le sanzioni amministrative ivi previste richiama il predetto art. 9 l. 317/1967. Essendo, infatti, sopravvenuta la legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha espressamente abrogato le suddette norme ed ha nel contempo dettato una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, si rende necessario un nuovo esame della rilevanza alla stregua del citato ius superveniens. - Sulla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria a conoscere dalla impugnativa dell'ordinanza di cui all'art. 9 l. 317/1967: S. n. 32/1970.
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 113, secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 103 Cost., dell'art. 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3 maggio 1967 n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati, e dell'art. 10 del d.l. 24 luglio 1973 n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, in quanto per le sanzioni amministrative ivi previste richiama il predetto art. 9 l. 317/1967. Essendo, infatti, sopravvenuta la legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha espressamente abrogato le suddette norme ed ha nel contempo dettato una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, si rende necessario un nuovo esame della rilevanza alla stregua del citato ius superveniens. - Sulla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria a conoscere dalla impugnativa dell'ordinanza di cui all'art. 9 l. 317/1967: S. n. 32/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte