Ordinanza 5/1985 (ECLI:IT:COST:1985:5)
Massima numero 10678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  10/01/1985;  Decisione del  10/01/1985
Deposito del 14/01/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 5/85. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA C - VALIDITA' QUINQUENNALE - REATO DI GUIDA CON PATENTE SCADUTA - DEPENALIZZAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Vanno restituiti al giudice a quo, perche' accerti la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla stregua della legge 24 novembre 1981, n. 689, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 88, secondo comma, del codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato con legge 14 febbraio 1974, n. 62) nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - prevede che la patente di guida per veicoli di categoria C abbia una validita' di cinque anni anziche' di dieci anni quando chi ne sia titolare conduca veicoli di categoria B. Con gli artt. 33 lett. d) e 38, quarto comma, della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, il reato di guida con patente la cui validita' sia scaduta e' stato infatti depenalizzato ed assoggettato a sanzione amministrativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte