Ordinanza 7/1985 (ECLI:IT:COST:1985:7)
Massima numero 10680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  10/01/1985;  Decisione del  10/01/1985
Deposito del 14/01/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 7/85. REGIONE CALABRIA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA O D'URGENZA IN FAVORE DEL COMUNE - ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI ADOZIONE DI TALI ATTI AL COMUNE STESSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza - non essendo sufficiente a tal fine il rinvio ad altre pronunce - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27 della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 e 4 della legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., in quanto le suddette disposizioni, attribuendo al Comune il potere di emanare atti di espropriazione e di occupazione temporanea o d'urgenza in favore del Comune stesso, sarebbero lesive del principio di imparzialita' dell'attivita' amministrativa. - S. nn. 69, 127 e 205/1983; n. 158/1982; O. n. 140/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte