Sentenza 8/1985 (ECLI:IT:COST:1985:8)
Massima numero 10682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
18/01/1985; Decisione del
18/01/1985
Deposito del 23/01/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10681
Titolo
SENT. 8/85 B. FIERE E MERCATI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE - COMPETENZA REGIONALE PER L'AUTORIZZAZIONE DI FIERE INTERNAZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 8/85 B. FIERE E MERCATI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE - COMPETENZA REGIONALE PER L'AUTORIZZAZIONE DI FIERE INTERNAZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In materia di fiere e mercati, il criterio composito di ripartizione tra Stato e Regioni delle competenze amministrative trasferite, introdotto con gli artt. 51 e 53 del d.P.R. n. 616 del 1977, realizza, anche in tema di manifestazioni internazionali, la necessaria tutela degli interessi nazionali. Infatti, la potesta' ministeriale di qualificazione delle fiere internazionali esclude che tali manifestazioni, sebbene autorizzate dalle Regioni, proliferino in modo indiscriminato e incontrollato, in contrasto con gli interessi nazionali; cosi' come il rimedio previsto dall'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, per cui le Regioni non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento emanati, garantisce che non si verifichino estemporanee intromissioni regionali nei rapporti fra l'Italia e gli altri Stati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto attribuiscono alle regioni ordinarie il potere di autorizzare fiere e mercati a qualsiasi livello, anche internazionale). - S. n. 138/1972.
In materia di fiere e mercati, il criterio composito di ripartizione tra Stato e Regioni delle competenze amministrative trasferite, introdotto con gli artt. 51 e 53 del d.P.R. n. 616 del 1977, realizza, anche in tema di manifestazioni internazionali, la necessaria tutela degli interessi nazionali. Infatti, la potesta' ministeriale di qualificazione delle fiere internazionali esclude che tali manifestazioni, sebbene autorizzate dalle Regioni, proliferino in modo indiscriminato e incontrollato, in contrasto con gli interessi nazionali; cosi' come il rimedio previsto dall'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, per cui le Regioni non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento emanati, garantisce che non si verifichino estemporanee intromissioni regionali nei rapporti fra l'Italia e gli altri Stati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto attribuiscono alle regioni ordinarie il potere di autorizzare fiere e mercati a qualsiasi livello, anche internazionale). - S. n. 138/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte