Ordinanza 9/1985 (ECLI:IT:COST:1985:9)
Massima numero 10683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  18/01/1985;  Decisione del  18/01/1985
Deposito del 23/01/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10684


Titolo
ORD. 9/85 A. EDILIZIA E URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA IN LUOGO DELLA LICENZA MERAMENTE AUTORIZZATIVA - COMPRESSIONE SENZA INDENNIZZO DELLO IUS AEDIFICANDI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 42 e 43 Cost. - dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, censurato in quanto, con l'introduzione della concessione edilizia, realizzerebbe una compressione non indennizzabile della facolta' del proprietario di godere del bene. L'affermazione contenuta nell'ordinanza di rimessione che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale appare infatti del tutto apodittica, non essendo suffragata da alcun riferimento ai fatti di causa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte