Sentenza 91/2026 (ECLI:IT:COST:2026:91)
Massima numero 47451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  25/02/2026;  Decisione del  25/02/2026
Deposito del 28/05/2026; Pubblicazione in G. U. 03/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47445  47446  47447  47448  47449  47450


Titolo
Unioni civili - In genere - Unione di persone dello stesso sesso - Assimilazione al matrimonio, al fine della necessità costituzionale della parità di trattamento - Esclusione - Eccezioni - Ipotesi particolari, da valutare secondo il paradigma della ragionevolezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disciplina che non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all'estero in caso di decesso dell'altro componente della coppia verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge che ha riconosciuto le unioni civili). (Classif. 261001).

Testo

Non si riscontra in Costituzione un’esigenza di equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, posto che quest’ultimo, in ragione delle profonde diversità che lo distinguono dalla semplice unione, non è assumibile nel suo complesso quale valido tertium comparationis, secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. Il raffronto tra il matrimonio e l’unione omosessuale (così come con altre forme di unione o convivenza) è invece possibile per profili specifici, in relazione a «ipotesi particolari», quando il diverso trattamento configuri un caso di irragionevolezza. (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47324; S.148/2024 - mass. 46369; S. 66/2024 - mass. 46161; S. 138/2010 - mass. 34577).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come conv., nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. In presenza di una scelta legislativa vòlta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione dal trattamento di reversibilità – prevista dalla previgente disciplina, censurata dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione – del partner della coppia omosessuale, sposata all’estero prima del 2016, quando in Italia non era ancora consentito, per il solo fatto che il decesso è intervenuto anteriormente all’entrata in vigore della nuova legge, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo al trattamento pensionistico. La pensione di reversibilità valorizza l’apporto che ciascun coniuge ha dato alla formazione non solo del patrimonio comune, ma anche di quello dell’altro coniuge, realizzando una forma di ultrattività della solidarietà familiare. Non è pertanto ragionevole negare tale diritto, ora riconosciuto non solo ai coniugi, ma anche agli uniti civilmente, a chi non ha potuto tempestivamente munire di efficacia il vincolo coniugale contratto all’estero a causa del pregresso divieto di legge e dell’infausto evento della morte. Nella circoscritta fattispecie in esame non è infatti in discussione una sorta di anticipazione delle tutele fornite dalla legge n. 76 del 2016 e dal d.lgs. n. 7 del 2017, ma solo il combinarsi dell’evento morte col suo verificarsi in un momento anteriore all’entrata in vigore di tali fonti primarie, che avrebbero altrimenti consentito a ciascuno dei coniugi di far attribuire gli effetti civili al matrimonio contratto all’estero, pur se costituito anteriormente).



Atti oggetto del giudizio

regio decreto legge  14/04/1939  n. 636  art. 13  co. 

legge  06/07/1939  n. 1272  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte