Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Nozione, anche alla luce del diritto europeo - Ricomprensione sia delle misure di tutela che di promozione del mercato - Natura trasversale della materia - Limite - Inidoneità ad escludere aprioristicamente qualsiasi intervento regionale - Necessità di guardare alla portata e agli obiettivi della tutela della concorrenza nei singoli settori materiali in cui si manifesta. (Classif. 216038).
La nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e), dell’art. 117 Cost. riflette quella operante in ambito europeo: essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza “nel mercato”), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”). (Precedenti: S. 44/2023 - mass. 45360; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 137/2018 - mass. 41385; S. 83/2018 - mass. 40489; S. 299/2012; S. 291/2012 - mass. 36788; S. 200/2012 - mass. 36547; S. 45/2010 - mass. 34421)
Sul piano del riparto della competenza legislativa la tutela della concorrenza ha natura trasversale, non presentando confini certi; essa, tuttavia, non è un passpartout in grado di giustificare l’attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo alla competenza esclusiva statale e l’esclusione aprioristica di qualsivoglia intervento regionale, dal momento che la sua dilatazione massima rischierebbe di vanificare lo schema di riparto dell’art. 117 Cost., che vede attribuite alla potestà legislativa residuale e concorrente delle regioni materie la cui disciplina incide sullo sviluppo economico. (Precedenti: S. 401/2007 - mass. 31871; S. 14/2004 - mass. 28261).
La competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza non esclude necessariamente le competenze legislative regionali, ma va misurata, nella sua portata e nei suoi obiettivi, in rapporto ai settori materiali in cui si manifesta (ad esempio, le discipline del noleggio con conducente e delle concessioni su beni demaniali) (Precedenti: S. 163/2025 - mass. 47084; S. 89/2025 - mass. 46824; S. 206/2024 - mass. 46567).