Sentenza 204/2025 (ECLI:IT:COST:2025:204)
Massima numero 47159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ - ANTONINI
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 29/12/2025; Pubblicazione in G. U. 31/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47156  47157  47158  47160  47161  47162  47163  47164


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) - Esclusiva statale - Ratio - Necessità di garantire adeguati standard strutturali e qualitativi su tutto il territorio nazionale - Divieto, per il legislatore regionale, di determinare che cosa rientri nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. (Classif. 216007).

Testo

L’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto. Siffatto titolo di legittimazione dell’intervento statale è invocabile in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione e con esso è stato attribuito al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto. (Precedenti: S. 273/2020 - mass. 43078; S. 247/2020 - mass. 43132; S. 111/2014 - mass. 37909; S. 168/2008 - mass. 32480; S. 387/2007 - mass. 31825).

Se le leggi regionali possono disciplinare l’attività che il Servizio sanitario regionale è tenuto a svolgere secondo l’ordinamento vigente, così come eventualmente conformato dai principi ordinamentali enunciati dalle sentenze della Corte costituzionale, ciò che invece deve ritenersi precluso è stabilire che cosa rientri e che cosa non rientri nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, trattandosi di materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte