Regioni (competenza esclusiva statale) - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) - Esclusiva statale - Ratio - Necessità di garantire adeguati standard strutturali e qualitativi su tutto il territorio nazionale - Divieto, per il legislatore regionale, di determinare che cosa rientri nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. (Classif. 216007).
L’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto. Siffatto titolo di legittimazione dell’intervento statale è invocabile in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione e con esso è stato attribuito al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto. (Precedenti: S. 273/2020 - mass. 43078; S. 247/2020 - mass. 43132; S. 111/2014 - mass. 37909; S. 168/2008 - mass. 32480; S. 387/2007 - mass. 31825).
Se le leggi regionali possono disciplinare l’attività che il Servizio sanitario regionale è tenuto a svolgere secondo l’ordinamento vigente, così come eventualmente conformato dai principi ordinamentali enunciati dalle sentenze della Corte costituzionale, ciò che invece deve ritenersi precluso è stabilire che cosa rientri e che cosa non rientri nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, trattandosi di materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.