Ordinanza 12/1985 (ECLI:IT:COST:1985:12)
Massima numero 10687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
18/01/1985; Decisione del
18/01/1985
Deposito del 23/01/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 12/85. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - COLLEGIO GIUDICANTE - INTEGRAZIONE CON MAGISTRATI DI ALTRO TRIBUNALE - OMESSA PREVISIONE - NORMATIVA SOPRAVVENUTA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 12/85. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - COLLEGIO GIUDICANTE - INTEGRAZIONE CON MAGISTRATI DI ALTRO TRIBUNALE - OMESSA PREVISIONE - NORMATIVA SOPRAVVENUTA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Vanno restituiti al giudice a quo, perche' accerti la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla stregua della legge 27 aprile 1982, n. 186, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43, secondo comma, e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' dell'art. 19, stessa legge, nel combinato disposto con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 24, 54, 103, 111, 113, 125 e 130 Cost., in quanto la legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, non ha previsto (salvo che per i primi sei mesi dalla istituzione) un meccanismo idoneo ad integrare i collegi giudicanti con magistrati di altro tribunale ove cio' si rendesse necessario al fine di comporre il collegio. L'art. 25, secondo comma, della sopravvenuta legge 27 aprile 1982, n. 186, ha previsto, infatti, la possibilita' d'integrazione del collegio di un T.A.R. con magistrati di altri T.A.R., inviati in missione, ove si verifichino particolari circostanze per cui un T.A.R. non possa funzionare per mancanza del numero dei magistrati necessari a formare il collegio giudicante.
Vanno restituiti al giudice a quo, perche' accerti la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla stregua della legge 27 aprile 1982, n. 186, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43, secondo comma, e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' dell'art. 19, stessa legge, nel combinato disposto con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 24, 54, 103, 111, 113, 125 e 130 Cost., in quanto la legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, non ha previsto (salvo che per i primi sei mesi dalla istituzione) un meccanismo idoneo ad integrare i collegi giudicanti con magistrati di altro tribunale ove cio' si rendesse necessario al fine di comporre il collegio. L'art. 25, secondo comma, della sopravvenuta legge 27 aprile 1982, n. 186, ha previsto, infatti, la possibilita' d'integrazione del collegio di un T.A.R. con magistrati di altri T.A.R., inviati in missione, ove si verifichino particolari circostanze per cui un T.A.R. non possa funzionare per mancanza del numero dei magistrati necessari a formare il collegio giudicante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 54
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte