Ordinanza 13/1985 (ECLI:IT:COST:1985:13)
Massima numero 10688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
18/01/1985; Decisione del
18/01/1985
Deposito del 23/01/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10689
Titolo
ORD. 13/85 A. USI CIVICI - COMMISSARI AGLI USI CIVICI - NOMINA DI MAGISTRATO ORDINARIO EFFETTUATA DA ORGANO DIVERSO DAL C.S.M. - RATIFICA DEL C.S.M. - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 13/85 A. USI CIVICI - COMMISSARI AGLI USI CIVICI - NOMINA DI MAGISTRATO ORDINARIO EFFETTUATA DA ORGANO DIVERSO DAL C.S.M. - RATIFICA DEL C.S.M. - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 102, 103, 104, 105 e VI disp. trans. Cost., degli artt. 27 e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, censurati in quanto, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, non e' stata prevista una ratifica da parte dello stesso Consiglio superiore della magistratura dell'incarico di giudice degli usi civici conferito a magistrato ordinario da altro organo. Infatti, una pronuncia della Corte avente ad oggetto - come quella che si richiede - la legittimazione del giudice che ha emesso la sentenza da cui trae titolo l'esecuzione, essendo la sentenza medesima assistita dalla forza del giudicato, non produrrebbe alcun effetto nel processo di esecuzione a quo. - S. n. 73/1970.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 102, 103, 104, 105 e VI disp. trans. Cost., degli artt. 27 e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, censurati in quanto, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, non e' stata prevista una ratifica da parte dello stesso Consiglio superiore della magistratura dell'incarico di giudice degli usi civici conferito a magistrato ordinario da altro organo. Infatti, una pronuncia della Corte avente ad oggetto - come quella che si richiede - la legittimazione del giudice che ha emesso la sentenza da cui trae titolo l'esecuzione, essendo la sentenza medesima assistita dalla forza del giudicato, non produrrebbe alcun effetto nel processo di esecuzione a quo. - S. n. 73/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 105
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte