Ordinanza 14/1985 (ECLI:IT:COST:1985:14)
Massima numero 10690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
18/01/1985; Decisione del
18/01/1985
Deposito del 23/01/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 14/85. OBBLIGAZIONI IN GENERE - FATTI ILLECITI - CONCORSO DEL FATTO DEL CREDITORE - RILEVANZA AGLI EFFETTI DEL RISARCIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 14/85. OBBLIGAZIONI IN GENERE - FATTI ILLECITI - CONCORSO DEL FATTO DEL CREDITORE - RILEVANZA AGLI EFFETTI DEL RISARCIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il comportamento del creditore, sia egli capace o no, si pone egualmente come un evento di cui il debitore, che non l'ha cagionato, ragionevolmente non deve rispondere. Sicche' non contrasta con il principio di eguaglianza la norma di cui all'art. 1227 cod. civ. - quale risulta dalla pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilita' di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento di esso danneggiato e non consente la risarcibilita', nemmeno in via equitativa e in misura parziale, di quella stessa parte di danno. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo del contrasto della norma impugnata con i principi ricavabili dal combinato disposto degli artt. 2046 e 2047 cod. civ., in quanto quest'ultimo, concernendo l'autore dell'illecito, non puo' essere assunto come tertium comparationis rispetto all'art. 1227, riguardante la persona offesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.).
Il comportamento del creditore, sia egli capace o no, si pone egualmente come un evento di cui il debitore, che non l'ha cagionato, ragionevolmente non deve rispondere. Sicche' non contrasta con il principio di eguaglianza la norma di cui all'art. 1227 cod. civ. - quale risulta dalla pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilita' di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento di esso danneggiato e non consente la risarcibilita', nemmeno in via equitativa e in misura parziale, di quella stessa parte di danno. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo del contrasto della norma impugnata con i principi ricavabili dal combinato disposto degli artt. 2046 e 2047 cod. civ., in quanto quest'ultimo, concernendo l'autore dell'illecito, non puo' essere assunto come tertium comparationis rispetto all'art. 1227, riguardante la persona offesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte