Ordinanza 19/1985 (ECLI:IT:COST:1985:19)
Massima numero 10695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
18/01/1985; Decisione del
18/01/1985
Deposito del 23/01/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 19/85. LOCAZIONE - DIRITTO DEL LOCATORE DI OTTENERE LA DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE ALLA SCADENZA DEL TERMINE SENZA DOVER PROVARE UNA GIUSTA CAUSA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 19/85. LOCAZIONE - DIRITTO DEL LOCATORE DI OTTENERE LA DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE ALLA SCADENZA DEL TERMINE SENZA DOVER PROVARE UNA GIUSTA CAUSA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione, contenuta nella legge n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilita' dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo, della cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non e' configurabile come presupposto; non contrasta col principio di eguaglianza tra locatore e conduttore ovvero tra conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneita' delle situazioni considerate e la discrezionalita' del legislatore nel disciplinarle; non lede i diritti della famiglia, per l'attinenza soltanto indiretta al regime della stessa; non ignora, secondo l'apprezzamento discrezionale del legislatore ordinario e nel rispetto degli altri principi costituzionali, i limiti dell'utilita' e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la proprieta' privata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 2, 3, 31, 41 e 42 Cost. - degli artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con riferimento alla fattispecie in cui il locatore e' un ente o societa' tenuto a trasmettere ai comuni l'elenco delle proprie abitazioni disponibili, ai sensi dell'art. 17 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 conv. in l. 25 marzo 1982, n. 94, ed a darle in locazione con priorita' ai soggetti di cui allo stesso art. 17). - S. n. 252/1983; O. nn. 352/1983, 364/1983, 49/1984, 74/1984, 216/1984, 274/1984.
La previsione, contenuta nella legge n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilita' dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo, della cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non e' configurabile come presupposto; non contrasta col principio di eguaglianza tra locatore e conduttore ovvero tra conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneita' delle situazioni considerate e la discrezionalita' del legislatore nel disciplinarle; non lede i diritti della famiglia, per l'attinenza soltanto indiretta al regime della stessa; non ignora, secondo l'apprezzamento discrezionale del legislatore ordinario e nel rispetto degli altri principi costituzionali, i limiti dell'utilita' e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la proprieta' privata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 2, 3, 31, 41 e 42 Cost. - degli artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con riferimento alla fattispecie in cui il locatore e' un ente o societa' tenuto a trasmettere ai comuni l'elenco delle proprie abitazioni disponibili, ai sensi dell'art. 17 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 conv. in l. 25 marzo 1982, n. 94, ed a darle in locazione con priorita' ai soggetti di cui allo stesso art. 17). - S. n. 252/1983; O. nn. 352/1983, 364/1983, 49/1984, 74/1984, 216/1984, 274/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte