Sentenza 20/1985 (ECLI:IT:COST:1985:20)
Massima numero 10696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
24/01/1985; Decisione del
24/01/1985
Deposito del 30/01/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 20/85. ELEZIONI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - ELEGGIBILITA' ALL'ASSEMBLEA DELLA REGIONE SICILIA - REQUISITO DELL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI UN COMUNE DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 20/85. ELEZIONI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - ELEGGIBILITA' ALL'ASSEMBLEA DELLA REGIONE SICILIA - REQUISITO DELL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI UN COMUNE DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini della Repubblica nel godimento dei diritti politici non soffre lesioni quando la disciplina dell'esercizio di tali diritti venga adeguata ad un altro principio costituzionalmente rilevante, quale quello del riconoscimento di una potesta' legislativa primaria in materia elettorale alle regioni a statuto speciale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951 n. 29, modificato dall'art. 2 della legge regionale siciliana 29 dicembre 1975 n. 87, nella parte in cui riserva l'eleggibilita' all'Assemblea regionale siciliana ai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, sotto il profilo della disparita' di trattamento e la limitazione dei diritti politici rispetto alla legislazione nazionale, che, per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, attribuisce l'elettorato passivo ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica). - S. n. 108/1969.
Il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini della Repubblica nel godimento dei diritti politici non soffre lesioni quando la disciplina dell'esercizio di tali diritti venga adeguata ad un altro principio costituzionalmente rilevante, quale quello del riconoscimento di una potesta' legislativa primaria in materia elettorale alle regioni a statuto speciale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951 n. 29, modificato dall'art. 2 della legge regionale siciliana 29 dicembre 1975 n. 87, nella parte in cui riserva l'eleggibilita' all'Assemblea regionale siciliana ai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, sotto il profilo della disparita' di trattamento e la limitazione dei diritti politici rispetto alla legislazione nazionale, che, per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, attribuisce l'elettorato passivo ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica). - S. n. 108/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte