Sentenza 281/2020 (ECLI:IT:COST:2020:281)
Massima numero 42936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
01/12/2020; Decisione del
01/12/2020
Deposito del 23/12/2020; Pubblicazione in G. U. 30/12/2020
Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Tutela dei prati stabili naturali - Autorizzazione al transito per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche - Termine di trenta giorni per il ripristino dei luoghi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Interpretazione delle disposizioni impugnate conforme ai vincoli statali e comunitari - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Tutela dei prati stabili naturali - Autorizzazione al transito per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche - Termine di trenta giorni per il ripristino dei luoghi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Interpretazione delle disposizioni impugnate conforme ai vincoli statali e comunitari - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che, aggiungendo i commi 7-bis e 7-ter all'art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005, introduce un termine di trenta giorni per la riduzione in pristino, da parte dell'organizzatore, dello stato dei luoghi appartenenti al demanio idrico regionale dopo le attività autorizzate concernenti le manifestazioni motoristiche, ciclistiche e nautiche, con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, disponendo altresì che per tale lasso di tempo non si applichi l'art. 4, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005, che vieta gli interventi di riduzione di superficie sui prati stabili. La norma regionale impugnata è intervenuta entro la cornice normativa statale - il d.P.R. n. 357 del 1997, che recepisce la direttiva 92/43/CEE, per la conservazione degli habitat naturali - dettando la disciplina dei prati stabili, individuati non solo dalle tipologie indicate nell'Allegato A della medesima legge regionale, ma anche nelle formazioni erbacee di cui all'Allegato I della indicata direttiva. Inoltre, con riferimento alle deroghe relative alle attività non ammesse sui prati stabili, l'art. 5, comma 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005 stabilisce la necessaria compatibilità con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità. Pertanto, è possibile affermare che le autorizzazioni per le citate manifestazioni sono sottoposte al parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali, qualora il transito interessi siti di interesse comunitario (SIC) e zone speciali di conservazione (ZSC), o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili, dovendosi escludere che le attività in questione possano essere autorizzate in dette aree. (Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2018, n. 300 del 2013 e n. 425 del 1999).
È dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che, aggiungendo i commi 7-bis e 7-ter all'art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005, introduce un termine di trenta giorni per la riduzione in pristino, da parte dell'organizzatore, dello stato dei luoghi appartenenti al demanio idrico regionale dopo le attività autorizzate concernenti le manifestazioni motoristiche, ciclistiche e nautiche, con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, disponendo altresì che per tale lasso di tempo non si applichi l'art. 4, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005, che vieta gli interventi di riduzione di superficie sui prati stabili. La norma regionale impugnata è intervenuta entro la cornice normativa statale - il d.P.R. n. 357 del 1997, che recepisce la direttiva 92/43/CEE, per la conservazione degli habitat naturali - dettando la disciplina dei prati stabili, individuati non solo dalle tipologie indicate nell'Allegato A della medesima legge regionale, ma anche nelle formazioni erbacee di cui all'Allegato I della indicata direttiva. Inoltre, con riferimento alle deroghe relative alle attività non ammesse sui prati stabili, l'art. 5, comma 1 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005 stabilisce la necessaria compatibilità con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità. Pertanto, è possibile affermare che le autorizzazioni per le citate manifestazioni sono sottoposte al parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali, qualora il transito interessi siti di interesse comunitario (SIC) e zone speciali di conservazione (ZSC), o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili, dovendosi escludere che le attività in questione possano essere autorizzate in dette aree. (Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2018, n. 300 del 2013 e n. 425 del 1999).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
08/07/2019
n. 9
art. 14
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
29/04/2005
n. 9
art. 5
co. 7
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
29/04/2005
n. 9
art. 5
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte