Sentenza 21/1985 (ECLI:IT:COST:1985:21)
Massima numero 10697
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
24/01/1985; Decisione del
24/01/1985
Deposito del 30/01/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 21/85. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONI ORDINARIE - ENTI DIPENDENTI - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - COMPETENZA REGIONALE - FATTISPECIE: REGIONE MARCHE - ENTE DI SVILUPPO NELLE MARCHE.
SENT. 21/85. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONI ORDINARIE - ENTI DIPENDENTI - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - COMPETENZA REGIONALE - FATTISPECIE: REGIONE MARCHE - ENTE DI SVILUPPO NELLE MARCHE.
Testo
Secondo l'orientamento piu' recente della Corte, l'attribuzione alla potesta' regionale, operata dall'art. 117 Cost., in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione", concerne anche la materia dei controlli. Pertanto, legittimamente gli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, che operano nelle materie devolute alle regioni a norma dell'art. 117 Cost., possono non essere sottoposti al controllo statale, potendo essere per essi sufficiente, ai fini della tutela del pubblico interesse, il controllo effettuato dalla Regione medesima. Spetta, pertanto, alla Regione Marche il potere, previsto dall'art. 16, secondo comma, legge regionale 24 novembre 1979 n. 41, di effettuare il controllo sulla deliberazione 22 giugno 1981 n. 36 del Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche relativa alla nomina del direttore generale dell'Ente, e, di conseguenza, va annullata la deliberazione 26 marzo 1982 n. 8069, con cui la Commissione governativa di controllo sull'Amministrazione della Regione Marche ha annullato gli atti della giunta regionale n. 3251 del 9 settembre 1981 e 816 del 12 marzo 1982. - SS. nn. 24/1957; 40/1972; 164/1972; 62/1973; 178/1973; 244/1976.
Secondo l'orientamento piu' recente della Corte, l'attribuzione alla potesta' regionale, operata dall'art. 117 Cost., in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione", concerne anche la materia dei controlli. Pertanto, legittimamente gli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, che operano nelle materie devolute alle regioni a norma dell'art. 117 Cost., possono non essere sottoposti al controllo statale, potendo essere per essi sufficiente, ai fini della tutela del pubblico interesse, il controllo effettuato dalla Regione medesima. Spetta, pertanto, alla Regione Marche il potere, previsto dall'art. 16, secondo comma, legge regionale 24 novembre 1979 n. 41, di effettuare il controllo sulla deliberazione 22 giugno 1981 n. 36 del Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche relativa alla nomina del direttore generale dell'Ente, e, di conseguenza, va annullata la deliberazione 26 marzo 1982 n. 8069, con cui la Commissione governativa di controllo sull'Amministrazione della Regione Marche ha annullato gli atti della giunta regionale n. 3251 del 9 settembre 1981 e 816 del 12 marzo 1982. - SS. nn. 24/1957; 40/1972; 164/1972; 62/1973; 178/1973; 244/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte
legge 10/02/1953
n. 62
art. 45