Ordinanza 23/1985 (ECLI:IT:COST:1985:23)
Massima numero 10699
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  24/01/1985;  Decisione del  24/01/1985
Deposito del 30/01/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10700  10701  10702


Titolo
ORD. 23/85 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTO RADIOELETTRICO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
In mancanza di ogni motivazione in punto di rilevanza e di qualsiasi sia pur minimo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza della Corte n. 202 del 1976 - nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. n. 202/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte