Ordinanza 23/1985 (ECLI:IT:COST:1985:23)
Massima numero 10701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
24/01/1985; Decisione del
24/01/1985
Deposito del 30/01/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 23/85 C. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOLELETTRICI - IMPIANTO RADIOELETTRICO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 23/85 C. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOLELETTRICI - IMPIANTO RADIOELETTRICO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 27, terzo comma, della Costituzione si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza della Corte n. 202 del 1976 - nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, sotto il profilo che la percezione di tale disparita' di trattamento toglierebbe all'esecuzione della pena, per chi sia condannato per la fattispecie meno grave, ogni possibilita' di emenda). - SS. nn. 202/1976; 237/1984; 167/1973; 104/1982; 22/1971; 107/1980.
L'art. 27, terzo comma, della Costituzione si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza della Corte n. 202 del 1976 - nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, sotto il profilo che la percezione di tale disparita' di trattamento toglierebbe all'esecuzione della pena, per chi sia condannato per la fattispecie meno grave, ogni possibilita' di emenda). - SS. nn. 202/1976; 237/1984; 167/1973; 104/1982; 22/1971; 107/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte