Ordinanza 23/1985 (ECLI:IT:COST:1985:23)
Massima numero 10702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
24/01/1985; Decisione del
24/01/1985
Deposito del 30/01/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 23/85 D. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTO RADIOELETTRICO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 23/85 D. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTO RADIOELETTRICO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale diretta ad una declaratoria d'illegittimita' costituzionale avente come conseguenza la creazione di una nuova fattispecie penale, il che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui prevede la pena dell'arresto e dell'ammenda per chi esercita senza autorizzazione un impianto radioelettrico ricetrasmittente di tipo portatile, per il quale non e' possibile alcuna autorizzazione a causa delle sue caratteristiche, e non prevede alcuna pena per chi produce, importa, commercia e detiene analoghi apparecchi. Fattispecie in tema di apparecchi tarati su frequenze assegnate a terzi).
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale diretta ad una declaratoria d'illegittimita' costituzionale avente come conseguenza la creazione di una nuova fattispecie penale, il che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui prevede la pena dell'arresto e dell'ammenda per chi esercita senza autorizzazione un impianto radioelettrico ricetrasmittente di tipo portatile, per il quale non e' possibile alcuna autorizzazione a causa delle sue caratteristiche, e non prevede alcuna pena per chi produce, importa, commercia e detiene analoghi apparecchi. Fattispecie in tema di apparecchi tarati su frequenze assegnate a terzi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte