Ordinanza 24/1985 (ECLI:IT:COST:1985:24)
Massima numero 10703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  24/01/1985;  Decisione del  24/01/1985
Deposito del 30/01/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 24/85. MISURE DI SICUREZZA - PROSCIOGLIMENTO PER TOTALE INFERMITA' PSICHICA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - MISURE ALTERNATIVE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Interventi di innovazione normativa, quale quello di apprestare una nuova disciplina delle misure applicabili a seguito del proscioglimento per totale infermita' psichica, modificando il sistema delineato dal legislatore in materia e determinando il tipo e le caratteristiche delle misure da applicarsi in alternativa a quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, esulano del tutto dai poteri della Corte, in quanto comportano l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost. - degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, cod. pen., sotto il profilo di una ingiustificata incidenza sul diritto alla salute, in quanto prevedono per chi sia prosciolto per totale infermita' psichica l'applicazione, a determinate condizioni, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e non prevedono, anche, l'adozione di misure alternative a questa, quali forme di affidamento coattivo del soggetto ai servizi psichiatrici di zona o ai servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali). - S. nn. 25/1984; 70/1984; 148/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32  co. 1

Altri parametri e norme interposte