Ordinanza 25/1985 (ECLI:IT:COST:1985:25)
Massima numero 10704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  24/01/1985;  Decisione del  24/01/1985
Deposito del 30/01/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 25/85. MISURE DI SICUREZZA - IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' PSICHICA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - OBBLIGATORIETA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 215 e 222 cod. pen., i quali prevedono l'obbligatoria sottoposizione alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto al comune infermo di mente che sia pericoloso, nonche' della violazione del diritto alla salute, stante la natura "sostanzialemnte carceraria" della predetta misura di sicurezza, in quanto la questione, gia' sollevata sotto i medesimi profili, e' stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 139 del 1982. - S. n. 139/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte