Ordinanza 26/1985 (ECLI:IT:COST:1985:26)
Massima numero 10705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/01/1985;  Decisione del  24/01/1985
Deposito del 30/01/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 26/85. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - TRATTATO FRA SANTA SEDE E ITALIA - IMMOBILI MENZIONATI NEL TRATTATO - REGIME AMMINISTRATIVO - FACOLTA' DELLA SANTA SEDE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Per costante giurisprudenza della Corte, il sindacato sulle norme dei Patti lateranensi, cui sia stata data esecuzione da parte dell'Italia, resta limitato e circoscritto all'accertamento della loro conformita' o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale. E la facolta' riconosciuta alla Santa Sede di dare agli immobili menzionati nel Trattato e negli allegati, l'assetto che creda senza autorizzazione o consensi da parte di autorita' governative, provinciali o comunali italiane, non lede principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ne' sotto il profilo della disparita' di trattamento quanto al rispetto delle leggi urbanistiche, ne' sotto il profilo della lesione dei poteri conferiti in materia di disciplina del territorio alle regioni ed ai comuni, ne', infine, sotto il profilo della tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, non offeso, di per se', dal cosiddetto privilegio di extraterritorialita' previsto dal Trattato fra la Santa Sede e l'Italia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 9, 117 e 128 Cost. - degli artt. 1 e seguenti della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui ha dato esecuzione nello Stato all'art. 16 capoverso del Trattato fra Santa Sede e Italia. Fattispecie relativa a lavori edilizi sull'immobile sede di Propaganda Fide). - S. n. 18/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte