Ordinanza 27/1985 (ECLI:IT:COST:1985:27)
Massima numero 10706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/01/1985;  Decisione del  24/01/1985
Deposito del 30/01/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 27/85. CIRCOLAZIONE STRADALE - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - CONDIZIONI - QUERELA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per palese difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), nella parte in cui dispongono che il giudice non puo' sospendere ne' revocare la patente di guida se non quando sia stata presentata querela da parte della persona offesa, in quanto nell'ordinanza di rimessione lo stesso giudice a quo da' atto che la querela e' stata in effetti ritualmente presentata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte