Ordinanza 31/1985 (ECLI:IT:COST:1985:31)
Massima numero 10711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  24/01/1985;  Decisione del  24/01/1985
Deposito del 30/01/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 31/85. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - TARIFFE TELEFONICHE - DETERMINAZIONE - POTERI DEL C.I.P. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il potere spettante al Governo di determinare l'entita' delle tariffe telefoniche non puo' essere esercitato se non uniformandosi alle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi, adottate in base ad elementi di natura tecnica che escludono lo sconfinamento in valutazioni riservate al legislatore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in violazione del principio di riserva di legge relativa sancito dall'art. 23 Cost., dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nella parte in cui, nel delegare all'autorita' amministrativa l'onere di determinare l'entita' delle tariffe telefoniche, non stabilirebbe criteri di base e linee generali idonei a delimitare la discrezionalita' dell'ente impositore). - SS. nn. 72/1969; 103/1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte