Ordinanza 32/1985 (ECLI:IT:COST:1985:32)
Massima numero 10712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  24/01/1985;  Decisione del  24/01/1985
Deposito del 30/01/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 32/85. IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONI - TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO - EFFICACIA RETROATTIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 136 Cost. - dell'art. 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui prevede che le disposizioni del d.P.R. medesimo si applicano, in relazione all'art. 129, anche per gli effetti anteriori alla data di entrata in vigore dello stesso, in quanto dall'esame degli atti processuali non risulta che la fattispecie oggetto del giudizio rientri fra quelle individuate, con criterio di riferimento temporale, dalle norme sospettate di incostituzionalita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte