Sentenza 33/1985 (ECLI:IT:COST:1985:33)
Massima numero 10713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
05/02/1985; Decisione del
05/02/1985
Deposito del 06/02/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10714
Titolo
SENT. 33/85 A. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA E CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - NECESSITA' DELLA DISDETTA SOLO PER I PRIMI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 33/85 A. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA E CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - NECESSITA' DELLA DISDETTA SOLO PER I PRIMI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La rinnovazione tacita del contratto di locazione, conseguente alla mancata disdetta, presuppone, di norma, la sussistenza di un rapporto liberamente voluto dalle parti secondo la loro autonomia negoziale, sicche', in mancanza di una manifestazione di volonta' contraria, il legislatore puo' ragionevolmente presumere che ricorra il comune intento di protrarre ulteriormente il rapporto medesimo; per contro, in caso di intervento autoritativo che sposti il termine di scadenza del contratto, disponendone la proroga, la ricordata presunzione non puo' intuitivamente sussistere ed e' logico, quindi, che il contratto, indipendentemente dalla disdetta, cessi con lo spirare del termine finale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto il primo di essi, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge e soggetti a proroga secondo la disciplina precedente, non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui all'art. 3 stessa legge, mentre il secondo di essi per i contratti non soggetti a proroga richiama espressamente l'art. 3 citato). - S. nn. 22/1980; 281/1984; 250/1983.
La rinnovazione tacita del contratto di locazione, conseguente alla mancata disdetta, presuppone, di norma, la sussistenza di un rapporto liberamente voluto dalle parti secondo la loro autonomia negoziale, sicche', in mancanza di una manifestazione di volonta' contraria, il legislatore puo' ragionevolmente presumere che ricorra il comune intento di protrarre ulteriormente il rapporto medesimo; per contro, in caso di intervento autoritativo che sposti il termine di scadenza del contratto, disponendone la proroga, la ricordata presunzione non puo' intuitivamente sussistere ed e' logico, quindi, che il contratto, indipendentemente dalla disdetta, cessi con lo spirare del termine finale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto il primo di essi, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge e soggetti a proroga secondo la disciplina precedente, non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui all'art. 3 stessa legge, mentre il secondo di essi per i contratti non soggetti a proroga richiama espressamente l'art. 3 citato). - S. nn. 22/1980; 281/1984; 250/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte